Art. 2.
(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso).

      1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

      2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

      «Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

      3. All'articolo 593 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

      «Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena

 

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è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».